(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 513)
                              Art. 513. 
                  (Ricerca delle cose da pignorare) 
 
  L'ufficiale  giudiziario,  munito  del  titolo  esecutivo   e   del
precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore
e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle  sulla
persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne
il decoro. 
 
  Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere
la resistenza opposta dal debitore o  da  terzi,  oppure  allontanare
persone che disturbano  l'esecuzione  del  pignoramento,  l'ufficiale
giudiziario provvede  secondo  le  circostanze,  richiedendo,  quando
occorre, l'assistenza della forza pubblica. 
 
  ((Il giudice di pace)), su ricorso del creditore, puo'  autorizzare
con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate  che
non si trovano in luoghi appartenenti al  debitore,  ma  delle  quali
egli puo' direttamente disporre.(88)  (90)  ((155))  ((160))  ((179))
((183)) 
 
  In  ogni   caso   l'ufficiale   giudiziario   puo'   sottoporre   a
pignoramento, secondo le norme della presente sezione,  le  cose  del
debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025". 
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AGGIORNAMENTO (160) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n.  116,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 162,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art.  32,  comma  3)  che  la
modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in  vigore
il 31 ottobre 2025. 
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AGGIORNAMENTO (179) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto
2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3  ottobre  2025,
n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica  di  cui
al terzo comma del presente articolo entra in vigore  il  31  ottobre
2026. 
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AGGIORNAMENTO (183) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n.  116,  come  modificato  dal  D.L.  12
giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 32,  comma  3)  che  "Le
disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027".