Art. 513.
(Ricerca delle cose da pignorare)
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del
precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore
e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla
persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne
il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere
la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare
persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale
giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando
occorre, l'assistenza della forza pubblica.
((Il giudice di pace)), su ricorso del creditore, puo' autorizzare
con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che
non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali
egli puo' direttamente disporre.(88) (90) ((155)) ((160)) ((179))
((183))
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a
pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del
debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma
5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025".
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AGGIORNAMENTO (160)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la
modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore
il 31 ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (179)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto
2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025,
n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui
al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre
2026.
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AGGIORNAMENTO (183)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12
giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le
disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027".