(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 515)
                              Art. 515. 
             (Cose mobili relativamente impignorabili). 
 
  Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e
la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate  separatamente
dall'immobile soltanto in  mancanza  di  altri  mobili;  tuttavia  il
giudice  dell'esecuzione,  su  istanza  del  debitore  e  sentito  il
creditore,  puo'  escludere  dal  pignoramento,  con  ordinanza   non
impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario
per la coltura del fondo, o puo'  anche  permetterne  l'uso,  sebbene
pignorate, con le opportune  cautele  per  la  loro  conservazione  e
ricostituzione.(88)(90) 
 
  Le  stesse  disposizioni  il  giudice  dell'esecuzione  puo'   dare
relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o  alla
coltivazione del fondo.(88)(90) 
 
  ((Gli  strumenti,  gli  oggetti  e  i  libri   indispensabili   per
l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del  debitore
possono  essere  pignorati  nei  limiti  di  un  quinto,  quando   il
presumibile  valore  di   realizzo   degli   altri   beni   rinvenuti
dall'ufficiale  giudiziario  o  indicati  dal  debitore  non   appare
sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite  non
si applica per i debitori costituiti in forma societaria  e  in  ogni
caso se nelle attivita'  del  debitore  risulta  una  prevalenza  del
capitale investito sul lavoro)). 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."