(CODICE CIVILE-art. 737)
                              Art. 737. 
 
                  Soggetti tenuti alla collazione. 
 
  I figli ((...)) e i loro discendenti  ((...))  ed  il  coniuge  che
concorrono alla successione devono conferire ai  coeredi  tutto  cio'
che  hanno  ricevuto  dal  defunto  per  donazione   direttamente   o
indirettamente  salvo  che  il  defunto  non   li   abbia   da   cio'
dispensati.(216) 
 
  La dispensa da collazione non produce effetto  se  non  nei  limiti
della quota disponibile. 
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AGGIORNAMENTO (216) 
  La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che "Nel  codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli»."