(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 547)
                              Art. 547. 
                     (Dichiarazione del terzo). 
 
  ((Con dichiarazione  a  mezzo  raccomandata  inviata  al  creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica  certificata,  il
terzo,  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali  cose
o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne  deve
eseguire il pagamento o la consegna.)) ((144)) 
 
  Deve altresi'  specificare  i  sequestri  precedentemente  eseguiti
presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate  o  che  ha
accettato. 
 
  Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il  sequestrante
nel termine perentorio fissato dal giudice. 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.