(Codice Penale-art. 176)
                              Art. 176. 
 
                     (Liberazione condizionale). 
 
  Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di  esecuzione
della pena, abbia tenuto  un  comportamento  tale  dal  far  ritenere
sicuro il suo ravvedimento,  puo'  essere  ammesso  alla  liberazione
condizionale, se ha scontato almeno trenta  mesi  e  comunque  almeno
meta' della pena inflittagli, qualora il  rimanente  della  pena  non
superi i cinque anni. 
 
  Se  si  tratta  di  recidivo,  nei  casi  preveduti  dai  capoversi
dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla  liberazione
condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena  e  non
meno di tre quarti della pena inflittagli. 
 
  ((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla  liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena)). 
 
  La  concessione  della  liberazione  condizionale  e'   subordinata
all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato,  salvo
che  il  condannato  dimostri  di  trovarsi  nell'impossibilita'   di
adempierle. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e  sino  a  sei  mesi
dopo  la  sua  cessazione,  la  liberazione  condizionale   preveduta
dall'art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo  le
altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro  che  sono  stati
condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  11  dicembre  1946,  n.
653, nel modificare l'articolo unico, comma  1  della  L.  27  giugno
1942, n. 827, ha conseguentemente disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle  norme  contenute
nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827,  che  estende
la liberazione condizionale ai condannati  a  pena  non  superiore  a
cinque anni, e' prorogata sino ai nuova disposizione". 
  - (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha  effetto  dal
16 ottobre 1946.