Art. 176.
(Liberazione condizionale).
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione
della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere
sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione
condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno
meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non
superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione
condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non
meno di tre quarti della pena inflittagli.
((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena)).
La concessione della liberazione condizionale e' subordinata
all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo
che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di
adempierle.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto (con l'articolo unico,
comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi
dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta
dall'art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo le
altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati
condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n.
653, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno
1942, n. 827, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle norme contenute
nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende
la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a
cinque anni, e' prorogata sino ai nuova disposizione".
- (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal
16 ottobre 1946.