(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 92)
                              Art. 92. 
 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese). 
 
  Il  Giudice,  nel  pronunciare  la  condanna  di  cui  all'articolo
precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice, se  le  ritiene  eccessive  o  superflue;  e  puo',
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso
delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione  al  dovere
di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. 
 
  Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta  novita'
della questione trattata o mutamento  della  giurisprudenza  rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra  le
parti, parzialmente o per intero. (144) ((156)) 
 
  Se le parti si sono conciliate, le spese si  intendono  compensate,
salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo
verbale di conciliazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273 convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art.  2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore.". 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 13,  comma
2) che la presente modifica si applica ai procedimenti  introdotti  a
decorrere dal trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (156) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018,  n.
77  (in  G.U.   1ª   s.s.   26/04/2018,   n.   17),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  92,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13,  comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132  (Misure  urgenti  di
degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione
dell'arretrato  in  materia  di  processo  civile),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella  parte  in
cui non prevede che il giudice  possa  compensare  le  spese  tra  le
parti, parzialmente o per  intero,  anche  qualora  sussistano  altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni".