Art. 79 
 
 
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi 
 
  1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese  sociali,  si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le  norme
del titolo II del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in quanto compatibili. 
  2. Le attivita' di interesse generale di cui  all'articolo  5,  ivi
incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,  amministrazioni
pubbliche  straniere  o   altri   organismi   pubblici   di   diritto
internazionale, si considerano di natura non commerciale quando  sono
svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superano  i  costi  effettivi,  tenuto  anche  conto  degli   apporti
economici degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
partecipazione  alla  spesa  previsti  dall'ordinamento.  ((I   costi
effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti,  tutti
quelli imputabili alle attivita' di interesse generale e, tra questi,
i costi indiretti  e  generali,  ivi  compresi  quelli  finanziari  e
tributari)). 
  2-bis.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano   non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il ((6 per cento))
i relativi costi per ciascun periodo d'imposta ((e per non oltre  tre
periodi d'imposta consecutivi)). 
  3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
    a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  h),  se
svolte direttamente dagli enti di cui al comma  1  la  cui  finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di  ricerca  scientifica
di particolare interesse sociale e  purche'  tutti  gli  utili  siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso  preferenziale
da  parte  di  altri  soggetti  privati  alle  capacita'  di  ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; 
    b) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  h),
affidate dagli enti  di  cui  al  comma  1  ad  universita'  e  altri
organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo
modalita' definite dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2003, n. 135. 
  b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a),  b)
e c), se svolte da  fondazioni  delle  ex  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza,  a  condizione  che   gli   utili   siano
interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di  natura  sanitaria   o
socio-sanitaria e che non sia  deliberato  alcun  compenso  a  favore
degli organi amministrativi. 
  4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito  degli
enti del Terzo settore ((di natura non commerciale ai sensi del comma
5)): 
    a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte  pubbliche  effettuate
occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o  di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze  o
campagne di sensibilizzazione; 
    b)  i  contributi  e  gli  apporti   erogati   da   parte   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  per  lo  svolgimento,   anche
convenzionato o in regime di accreditamento di  cui  all'articolo  9,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
  5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui
al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di
cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni  statutarie
gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di  enti
commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,
svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati  nei
commi 2 e 3 del  presente  articolo,  nonche'  le  attivita'  di  cui
all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di  sponsorizzazione
svolte  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al   decreto   previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le  entrate
derivanti da attivita' non commerciali. 
  5-bis.  Si  considerano  entrate   derivanti   da   attivita'   non
commerciali i contributi, le sovvenzioni, le  liberalita',  le  quote
associative dell'ente ((, i proventi  non  commerciali  di  cui  agli
articoli 84 e 85)) e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti,
ivi compresi i proventi e le entrate considerate non  commerciali  ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto  altresi'  del  valore  normale
delle cessioni  o  prestazioni  afferenti  le  attivita'  svolte  con
modalita' non commerciali. 
  5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo  settore  non
commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire  dal
periodo d'imposta in cui l'ente assume natura  commerciale.  ((Per  i
due periodi d'imposta successivi  al  termine  fissato  dall'articolo
104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente  del  Terzo  settore
non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o  da  ente  del
Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore  non  commerciale,
opera a partire dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  cui
avviene il mutamento di qualifica)). 
  6.  Si  considera  non   commerciale   l'attivita'   svolta   dalle
associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri  associati  e
dei,  ((familiari  conviventi))  degli  stessi  in  conformita'  alle
finalita' istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del
reddito delle associazioni del Terzo settore le somme  versate  dagli
associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano,
tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di  beni  e  le
prestazioni di servizi effettuate nei  confronti  degli  associati  e
dei,  ((familiari  conviventi))  degli  stessi  verso  pagamento   di
corrispettivi  specifici,  compresi   i   contributi   e   le   quote
supplementari  determinati  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse
prestazioni alle quali  danno  diritto  ((,  salvo  che  le  relative
attivita' siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2  e  2-bis)).
Detti  corrispettivi   concorrono   alla   formazione   del   reddito
complessivo come componenti del reddito di  impresa  o  come  redditi
diversi a seconda che le relative  operazioni  abbiano  carattere  di
abitualita' o di occasionalita'.