Art. 79
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme
del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi
incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni
pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto
internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono
svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti
economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. ((I costi
effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti
quelli imputabili alle attivita' di interesse generale e, tra questi,
i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e
tributari)).
2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il ((6 per cento))
i relativi costi per ciascun periodo d'imposta ((e per non oltre tre
periodi d'imposta consecutivi)).
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se
svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica
di particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale
da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),
affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri
organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo
modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2003, n. 135.
b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b)
e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di natura sanitaria o
socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore
degli organi amministrativi.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli
enti del Terzo settore ((di natura non commerciale ai sensi del comma
5)):
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui
al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di
cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie
gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti
commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,
svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati nei
commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' le attivita' di cui
all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate
derivanti da attivita' non commerciali.
5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita' non
commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote
associative dell'ente ((, i proventi non commerciali di cui agli
articoli 84 e 85)) e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti,
ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con
modalita' non commerciali.
5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non
commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal
periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. ((Per i
due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo
104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore
non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del
Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale,
opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
avviene il mutamento di qualifica)).
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle
associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e
dei, ((familiari conviventi)) degli stessi in conformita' alle
finalita' istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del
reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli
associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano,
tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e
dei, ((familiari conviventi)) degli stessi verso pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto ((, salvo che le relative
attivita' siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis)).
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.