(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 143)
                              Art. 143. 
(Notificazione  a  persona   di   residenza,   dimora   e   domicilio
                            sconosciuti). 
 
  Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il  domicilio  del
destinatario e non vi e' il procuratore  previsto  nell'articolo  77,
l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito  di
copia dell'atto nella  casa  comunale  dell'ultima  residenza  o,  se
questa e' ignota, in quella del luogo  di  nascita  del  destinatario
((...)). 
 
  Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne'  quello  di
nascita, l'ufficiale giudiziario  consegna  una  copia  dell'atto  al
pubblico ministero. 
 
  Nei casi previsti nel presente  articolo  e  nei  primi  due  commi
dell'articolo precedente, la notificazione si  ha  per  eseguita  nel
ventesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui  sono  compiute  le
formalita' prescritte.(70) 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978  n.  10  (in
G.U. 1a  s.s.  08/02/1978  n.  39)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui
non prevede, per quanto attiene alla operativita' della notifica  nei
confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti
dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla
accertata  impossibilita'  di  eseguire  la  notificazione  nei  modi
consentiti dalle convenzioni internazionali e dal  d.P.R.  5  gennaio
1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui  poteri
consolari" 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo  1994  n.
69  (in  G.U.   1a   s.s.   09/03/1994   n.   11)   ha   dichiaratato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo  comma,  143,
terzo comma, e 680, primo comma,  del  codice  di  procedura  civile,
nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero  del
sequestro si  perfezioni,  ai  fini  dell'osservanza  del  prescritto
termine, con il tempestivo compimento  delle  formalita'  imposte  al
notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt.  30  e  75
del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."