Art. 143.
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio
sconosciuti).
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del
destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77,
l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di
copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se
questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario
((...)).
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di
nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al
pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi
dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le
formalita' prescritte.(70)
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AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in
G.U. 1a s.s. 08/02/1978 n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui
non prevede, per quanto attiene alla operativita' della notifica nei
confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti
dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla
accertata impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi
consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari"
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AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n.
69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143,
terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile,
nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del
sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto
termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al
notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75
del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."