(Codice Penale-art. 337)
                              Art. 337. 
 
                (Resistenza a un pubblico ufficiale) 
 
  Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  per  opporsi  a  un  pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,  mentre  compie
un atto di ufficio o di servizio, o  a  coloro  che,  richiesti,  gli
prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni. 
                                               (6) (36) (107) ((119)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti dagli  articoli  337  e  610  del  codice  penale  e
dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,  commessi
a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o  in  conseguenza
di situazioni di  gravi  disagi  dovuti  a  disfunzioni  di  pubblici
servizi o a  problemi  abitativi  anche  se  i  suddetti  reati  sono
aggravati  dal  numero  o  dalla  riunione  delle  persone  e   dalle
circostanze di cui all'art. 61 del codice  penale,  fatta  esclusione
per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art.  112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti  e
il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte"; 
  - (con l'art. 12,  comma  1)  che  "L'amnistia  e  l'indulto  hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia  per
i delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia  a
un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un  pubblico  ufficiale),
sempre che non ricorra taluna delle  ipotesi  previste  dall'articolo
339 del  codice  penale  o  il  fatto  non  abbia  cagionato  lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte. 
  - (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".