Art. 2250.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere
indicati la sede della societa' e lo ufficio del registro delle
imprese presso il quale questa e' iscritta e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e
a responsabilita' limitata deve essere negli atti e nella
corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e
quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo comma deve
essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che
la societa' e' in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle societa' per azioni ed a
responsabilita' limitata deve essere indicato se queste hanno un
unico socio.
((Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati
nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria
l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi' pubblicati in
apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale
delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo
che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro
versione in lingua italiana.
Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete
telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo,
tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto
comma)).