Art. 2359.
(Societa' controllate e societa' collegate).
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra
societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume
quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate
((in mercati regolamentati)).