(CODICE CIVILE-art. 2366)
                             Art. 2366. 
 
                  (Formalita' per la convocazione). 
 
  ((L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio
di amministrazione)) o dal  consiglio  di  gestione  mediante  avviso
contenente  l'indicazione  del   giorno,   dell'ora   e   del   luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.((207)) 
 
  L'avviso deve essere  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica o in almeno un quotidiano indicato  nello  statuto  almeno
quindici giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.  Se  i
quotidiani indicati nello statuto  hanno  cessato  le  pubblicazioni,
l'avviso deve essere pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Per  le
societa' ((...))  che  fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
rischio, le modalita'  di  pubblicazione  dell'avviso  sono  definite
dalle leggi speciali.((207)) 
 
  Lo statuto delle societa' che non  fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio puo', in deroga al comma  precedente,  consentire
la convocazione mediante avviso comunicato  ai  soci  con  mezzi  che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento  almeno  otto  giorni
prima dell'assemblea. 
 
  In  mancanza  delle  formalita'  previste  per   la   convocazione,
l'assemblea   si   reputa   regolarmente   costituita,   quando    e'
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea  la
maggioranza  dei  componenti  degli  organi   amministrativi   e   di
controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno  dei  partecipanti  puo'
opporsi alla discussione degli argomenti sui  quali  non  si  ritenga
sufficientemente informato. 
 
  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,  dovra'  essere  data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni  assunte  ai  componenti
degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 
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AGGIORNAMENTO (207) 
  Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le  disposizioni  recate  dall'articolo  1  e  dall'articolo  2,
limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente  ai  commi
1, 2, 9, 10 e 11  si  applicano  alle  assemblee  il  cui  avviso  di
convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."