Articolo 184-ter 
               (Cessazione della qualifica di rifiuto) 
 
    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto  a
un'operazione di recupero,  incluso  il  riciclaggio,  e  soddisfi  i
criteri  specifici,  da  adottare   nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni: 
      a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere  utilizzati
per scopi specifici; 
      b) esiste un  mercato  o  una  domanda  per  tale  sostanza  od
oggetto; 
      c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli  standard  esistenti
applicabili ai prodotti; 
      d) l'utilizzo della sostanza  o  dell'oggetto  non  portera'  a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
    2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nel
controllare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i   criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1  sono  adottati  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
    3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del  comma
2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui  al
titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo,
sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,  e  sulla
base  di  criteri  dettagliati,  definiti  nell'ambito  dei  medesimi
procedimenti autorizzatori ((previo parere obbligatorio e  vincolante
dell'ISPRA o dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
territorialmente competente)), che includono: 
      a)  materiali  di  rifiuto  in  entrata  ammissibili  ai   fini
dell'operazione di recupero; 
      b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
      c) criteri di qualita' per i materiali di  cui  e'  cessata  la
qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di  recupero  in  linea
con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario; 
      d) requisiti affinche' i  sistemi  di  gestione  dimostrino  il
rispetto dei criteri relativi  alla  cessazione  della  qualifica  di
rifiuto, compresi il controllo della qualita',  l'automonitoraggio  e
l'accreditamento, se del caso; 
      e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'. 
    In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del  comma  2,
continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate  per  il
recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e  ai
regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269. 
    3-bis. Le autorita' competenti al rilascio  delle  autorizzazioni
di  cui  al  comma  3  comunicano  all'ISPRA  i  nuovi  provvedimenti
autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro  dieci  giorni
dalla notifica degli stessi al soggetto istante. (127) 
    3-ter.  L'ISPRA,  o  l'Agenzia  regionale   per   la   protezione
dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata  dal   predetto
Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui
al comma 3-bis, in contraddittorio con il  soggetto  interessato,  la
conformita' delle modalita' operative e  gestionali  degli  impianti,
ivi compresi i rifiuti in ingresso,  i  processi  di  recupero  e  le
sostanze o oggetti in  uscita,  agli  atti  autorizzatori  rilasciati
nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di  non
conformita', apposita relazione.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  31
MAGGIO 2021, N. 77)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N.
77)).  Al  fine  di  assicurare   l'armonizzazione,   l'efficacia   e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma  sul  territorio
nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della  legge  28
giugno 2016, n. 132. 
    3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). 
    3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). 
    3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle
verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai  sensi  del
comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare entro il 31 dicembre. 
    3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e  di
pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  il  registro  nazionale  per  la
raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure
semplificate concluse ai sensi del presente  articolo.  Le  autorita'
competenti,  al  momento  del  rilascio,  comunicano   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  i  nuovi
provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e  rinnovati  nonche'
gli esiti  delle  procedure  semplificate  avviate  per  l'inizio  di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.  Con
decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di
funzionamento e di organizzazione del registro  di  cui  al  presente
comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui  al
presente comma, la comunicazione di cui al  comma  3-bis  si  intende
assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di  cui
al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e'  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  del
raggiungimento degli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n  209,
dal decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e  dal  decreto
legislativo  120  novembre  2008,  n.  188,  ovvero  dagli  atti   di
recepimento  di  ulteriori  normative  comunitarie,   qualora   e   a
condizione  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   in   materia   di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 
    5. La disciplina in materia di gestione dei  rifiuti  si  applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
    5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per  la  prima
volta, un materiale che ha cessato di essere  considerato  rifiuto  e
che non e' stato immesso sul mercato o che immette un  materiale  sul
mercato per la prima volta  dopo  che  cessa  di  essere  considerato
rifiuto,  provvede  affinche'  il  materiale  soddisfi  i  pertinenti
requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono
essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze  chimiche  e
sui prodotti si applichi  al  materiale  che  ha  cessato  di  essere
considerato un rifiuto. 
 
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AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 3 settembre 2019,  n.  101,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha  disposto  (con  l'art.  14-bis,
comma 9) che "Gli obblighi di comunicazione di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo  n.  152  del  2006  si
applicano anche alle autorizzazioni  gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
autorita'  competenti  effettuano  i  prescritti   adempimenti,   nei
confronti dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore".