Art. 250.
Riconoscimento.
Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei
modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se
gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente
quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non
produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni
non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia
gia' effettuato il riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del
figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il
consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice
competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto
l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e
urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del
convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene
luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti
opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore
ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi
dell'articolo 262. (321)((322))
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', salvo che il giudice li
autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del
figlio.
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".