(CODICE CIVILE-art. 250)
                              Art. 250. 
 
                           Riconoscimento. 
 
  Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere  riconosciuto,  nei
modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal  padre,  anche  se
gia'  uniti  in  matrimonio   con   altra   persona   all'epoca   del
concepimento. Il riconoscimento puo'  avvenire  tanto  congiuntamente
quanto separatamente. 
 
  Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non
produce effetto senza il suo assenso. 
 
  Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni
non puo' avvenire senza il consenso  dell'altro  genitore  che  abbia
gia' effettuato il riconoscimento. 
 
  Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del
figlio. Il genitore che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il
consenso  dell'altro  genitore  sia  rifiutato,  ricorre  al  giudice
competente il quale, assunta ogni opportuna informazione  e  disposto
l'ascolto del minore, adotta  eventuali  provvedimenti  temporanei  e
urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la  difesa  del
convenuto non sia palesemente fondata.  Con  la  sentenza  che  tiene
luogo del  consenso  mancante,  il  giudice  adotta  i  provvedimenti
opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento  del  minore
ai  sensi  dell'articolo  315-bis  e  al   suo   cognome   ai   sensi
dell'articolo 262. (321)((322)) 
 
  Il riconoscimento non  puo'  essere  fatto  dai  genitori  che  non
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', salvo che il giudice  li
autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del
figlio. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (321) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (322) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".