(CODICE CIVILE-art. 262)
                              Art. 262. 
 
            Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. 
 
  Il figlio assume il cognome  del  genitore  che  per  primo  lo  ha
riconosciuto.   Se   il   riconoscimento    e'    stato    effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome
del padre. ((263)) 
 
  Se la filiazione nei confronti  del  padre  e'  stata  accertata  o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della  madre,
il  figlio  puo'  assumere  il  cognome  del   padre   aggiungendolo,
anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. 
 
  Se la filiazione nei confronti del genitore e'  stata  accertata  o
riconosciuta successivamente all'attribuzione del  cognome  da  parte
dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e  il  secondo
comma del presente articolo; il  figlio  puo'  mantenere  il  cognome
precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo
segno della sua identita' personale, aggiungendolo,  anteponendolo  o
sostituendolo  al  cognome  del  genitore  che  per   primo   lo   ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di  riconoscimento  da
parte di entrambi. 
 
  Nel caso di  minore  eta'  del  figlio,  il  giudice  decide  circa
l'assunzione del cognome del  genitore,  previo  ascolto  del  figlio
minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'  inferiore
ove capace di discernimento. (105) 
                                                              ((263)) 
 
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AGGIORNAMENTO (105) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in
G.U. 1a  s.s.  31/7/1996,  n.  31)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella  parte  in  cui
non prevede che il figlio  naturale,  nell'assumere  il  cognome  del
genitore che lo  ha  riconosciuto,  possa  ottenere  dal  giudice  il
riconoscimento del  diritto  a  mantenere,  anteponendolo  o,  a  sua
scelta,  aggiungendolo   a   questo,   il   cognome   precedentemente
attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove  tale  cognome  sia
divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  8  novembre  -  21  dicembre
2016, n. 286 (in G.U. 1ยช  s.s.  28/12/2016,  n.  52),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile  dagli  artt.
237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio  decreto
9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e  33  e  34
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,  n.  127),  nella
parte  in  cui  non  consente  ai  coniugi,  di  comune  accordo,  di
trasmettere ai figli, al momento  della  nascita,  anche  il  cognome
materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della  Corte  costituzionale),  l'illegittimita'  costituzionale  del
primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai
genitori, di comune accordo, di trasmettere  al  figlio,  al  momento
della nascita, anche il cognome materno.