(CODICE CIVILE-art. 2941)
                             Art. 2941. 
 
              (Sospensione per rapporti tra le parti). 
 
  La prescrizione rimane sospesa: 
    1) tra i coniugi; 
    2)  tra  chi  esercita  la  responsabilita'  genitoriale  di  cui
all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi  sono
sottoposte; 
    3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela,
finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo  quanto
e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela; 
    4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 
    5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario; 
    6) tra le persone i cui beni sono  sottoposti  per  legge  o  per
provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da  cui
l'amministrazione  e'  esercitata,  finche'  non  sia  stato  reso  e
approvato definitivamente il conto; 
    7) tra le persone giuridiche e  i  loro  amministratori,  finche'
sono in carica, per le azioni  di  responsabilita'  contro  di  essi;
(114) ((248)) 
    8) tra il debitore che ha dolosamente occultato  l'esistenza  del
debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto. 
 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in
G.U. 1a  s.s.  29/7/1998,  n.  30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile,  nella  parte
in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa'
in accomandita semplice ed i suoi  amministratori,  finche'  sono  in
carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi." 
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AGGIORNAMENTO (248) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre  2015,  n.  262
(in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 2941, numero 7), del codice  civile,  nella
parte in cui non prevede che  la  prescrizione  sia  sospesa  tra  la
societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono  in
carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".