Art. 2941.
(Sospensione per rapporti tra le parti).
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui
all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono
sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela,
finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto
e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per
provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui
l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e
approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche'
sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi;
(114) ((248))
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del
debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.
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AGGIORNAMENTO (114)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in
G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte
in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa'
in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in
carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi."
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AGGIORNAMENTO (248)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262
(in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella
parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la
societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono in
carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".