(Codice Penale-art. 483)
                              Art. 483. 
 
     (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico) 
 
  Chiunque attesta falsamente  al  pubblico  ufficiale,  in  un  atto
pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare  la  verita',
e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato  civile,  la
reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi. 
                                              (86) (94) (97a) ((129)) 
 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,
comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli  479,  480,
481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire  benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'". 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
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AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
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AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria".