(Codice Penale-art. 490)
                              Art. 490. 
 
       (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) 
 
  ((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta  un
atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno,  distrugge,  sopprime  od  occulta  un
testamento olografo, una  cambiale  o  un  altro  titolo  di  credito
trasmissibile   per   girata   o   al   portatore   veri,    soggiace
rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476,  477  e  482,
secondo le distinzioni in essi contenute.)) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)). 
                                                     (94) (97a) (129) 
 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
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AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
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AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria".