(Codice Penale-art. 495)
                              Art. 495. 
 
(Falsa attestazione o dichiarazione a  un  pubblico  ufficiale  sulla
       identita' o su qualita' personali proprie o di altri). 
 
  Chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  al  pubblico  ufficiale
l'identita', lo stato o altre qualita' della  propria  o  dell'altrui
persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. ((336)) 
 
  La reclusione non e' inferiore a due anni: 
    1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 
    2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio
stato o  sulle  proprie  qualita'  personali  e'  resa  all'autorita'
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta  ad  indagini,
ovvero se, per effetto  della  falsa  dichiarazione,  nel  casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. 
 
AGGIORNAMENTO (336) 
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  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno  2023  n.
111  (in  G.U.   1ยช   s.s.   07/06/2023   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  495,  primo  comma,  del
codice penale, nella parte in cui non esclude  la  punibilita'  della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato  che,  richiesti  di
fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att.  cod.  proc.
pen.  senza  che  siano  stati   loro   previamente   formulati   gli
avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod.  proc.  pen.,  abbiano
reso false dichiarazioni".