(CODICE CIVILE-art. 316)
                              Art. 316. 
 
                    Responsabilita' genitoriale. 
 
  Entrambi i genitori hanno la  responsabilita'  genitoriale  che  e'
esercitata di comune accordo tenendo  conto  delle  capacita',  delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I  genitori  di
comune accordo  stabiliscono  la  residenza  abituale  del  minore  e
adottano le  scelte  relative  alla  sua  istruzione  ed  educazione.
(321)((322)) 
 
  In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le
quali  quelle  relative  alla  residenza  abituale   e   all'istituto
scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori puo' ricorrere
senza formalita' al giudice indicando  i  provvedimenti  che  ritiene
piu' idonei. (321)((322)) 
 
  Il giudice, sentiti i genitori  e  disposto  l'ascolto  del  figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di  eta'  inferiore
ove capace di  discernimento,  tenta  di  raggiungere  una  soluzione
concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la  soluzione  che
ritiene piu' adeguata all'interesse del figlio. (321)((322)) 
 
  Il  genitore  che   ha   riconosciuto   il   figlio   esercita   la
responsabilita' genitoriale su  di  lui.  Se  il  riconoscimento  del
figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio
della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi. 
 
  Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale  vigila
sull'istruzione, sull'educazione  e  sulle  condizioni  di  vita  del
figlio. 
 
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AGGIORNAMENTO (321) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (322) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".