(CODICE CIVILE-art. 404)
                              Art. 404. 
 
                (( (Amministrazione di sostegno). )) 
 
  ((La persona che, per effetto  di  una  infermita'  ovvero  di  una
menomazione fisica o psichica, si trova nella  impossibilita',  anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere
assistita da un amministratore  di  sostegno,  nominato  dal  giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))