(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 380 bis)
                            Art. 380-bis 
((  (Procedimento   per   la   decisione   accelerata   dei   ricorsi
    inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati). )) 
 
  ((Se non e' stata  ancora  fissata  la  data  della  decisione,  il
presidente della sezione o un consigliere  da  questo  delegato  puo'
formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio,  quando
ravvisa   la   inammissibilita',   improcedibilita'    o    manifesta
infondatezza  del  ricorso  principale  e   di   quello   incidentale
eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori  delle
parti. 
 
  Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente,  con
istanza sottoscritta  dal  difensore  munito  di  una  nuova  procura
speciale, puo' chiedere la decisione.  In  mancanza,  il  ricorso  si
intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. 
 
  Se entro il termine indicato al secondo comma la  parte  chiede  la
decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando
definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e
il quarto comma dell'articolo 96.)) 
 
                                                              ((171)) 
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AGGIORNAMENTO (140) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75,  comma  2)  che  "Le
disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai  giudizi
dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto  di  fissazione
dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio  sia  adottato  a
partire dal giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni  dalla
L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis,  comma  2)
che "Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati
alla medesima data per  i  quali  non  e'  stata  fissata  udienza  o
adunanza in camera di consiglio". 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  ha  disposto  (con  l'art.  35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372,
375, 376, 377, 378, 379, 380,  380-bis,  380-bis.1,  380-ter,  390  e
391-bis del codice di procedura civile, come  modificati  o  abrogati
dal presente decreto, si applicano anche ai  giudizi  introdotti  con
ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non
e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".