(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 395)
                              Art. 395. 
                       (Casi di revocazione). 
 
  Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate per revocazione: 
  1) se  sono  l'effetto  del  dolo  di  una  delle  parti  in  danno
dell'altra; 
  2) se si e' giudicato in  base  a  prove  riconosciute  o  comunque
dichiarate false dopo la sentenza oppure  che  la  parte  soccombente
ignorava essere state riconosciute  o  dichiarate  tali  prima  della
sentenza; 
  3) se dopo la sentenza sono stati  trovati  uno  o  piu'  documenti
decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa
di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 
  4) se la sentenza e' l'effetto di un  errore  di  fatto  risultante
dagli atti o documenti della causa. Vi e'  questo  errore  quando  la
decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e'
incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta  l'inesistenza
di un fatto la  cui  verita'  e'  positivamente  stabilita,  e  tanto
nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non  costitui'  un  punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (58) 
  5) se la sentenza e' contraria ad altra precedente  avente  fra  le
parti autorita' di cosa  giudicata,  purche'  non  abbia  pronunciato
sulla relativa eccezione; 
  6) se la sentenza e' effetto del dolo del  giudice,  accertato  con
sentenza passata in giudicato. 
                                                     (43) (55) ((73)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986,  n.  17
(in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio  1983,
n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione  (n.  234
R.O. 1983), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 395  prima
parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione  di
sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati  sul  n.  4
dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n.  4  dell'art.
395 dello stesso codice". 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del  codice  di
procedura civile, nella parte in cui non prevede la  revocazione  per
errore di fatto avverso i provvedimenti di  convalida  di  sfratto  o
licenza  per  finita  locazione  emessi  in  assenza  o  per  mancata
opposizione dell'intimato". 
  Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e  numero
4,  del  codice  di  procedura  civile,  la'  dove  non  prevede   la
revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di  convalida  di
sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti". 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991,  n.  36
(in G.U. 1a s.s. 6/2/1991,  n.  6)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede la revocazione di sentenze  della  Corte  di
cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni  al  suo
stesso giudizio". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995,  n.  51
(in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n.  9),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1,  c.p.c.,  nella
parte in cui non prevede la revocazione avverso  i  provvedimenti  di
convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto  del  dolo  di
una delle parti in danno dell'altra".