Art. 395.
(Casi di revocazione).
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno
dell'altra;
2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque
dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente
ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della
sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti
decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa
di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante
dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la
decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e'
incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza
di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto
nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (58)
5) se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le
parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato
sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con
sentenza passata in giudicato.
(43) (55) ((73))
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AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986, n. 17
(in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio 1983,
n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234
R.O. 1983), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 395 prima
parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di
sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4
dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art.
395 dello stesso codice".
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AGGIORNAMENTO (55)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per
errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o
licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata
opposizione dell'intimato".
Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero
4, del codice di procedura civile, la' dove non prevede la
revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di
sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti".
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AGGIORNAMENTO (58)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 36
(in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di
cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo
stesso giudizio".
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AGGIORNAMENTO (73)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51
(in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella
parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di
convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di
una delle parti in danno dell'altra".