(Codice Penale-art. 600)
                              Art. 600. 
 
       (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'). 
 
  Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene  una  persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative  o  sessuali  ovvero  all'accattonaggio  o  comunque  ((al
compimento di attivita' illecite)) che ne comportino lo  sfruttamento
((ovvero a sottoporsi al prelievo  di  organi)),  e'  punito  con  la
reclusione da otto a venti anni. 
 
  La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione  ha  luogo
quando la condotta e' attuata mediante violenza,  minaccia,  inganno,
abuso  di  autorita'  o  approfittamento  di  una   situazione   ((di
vulnerabilita',))  di  inferiorita'  fisica  o  psichica  o  di   una
situazione di necessita', o mediante la  promessa  o  la  dazione  di
somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108. 
                                                          (191) (233) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (191) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dalla  L.  11  agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1  e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona  sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.