Art. 24 
 
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli
  5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo  112/1998;
  Articolo  5-bis,  comma  5,  decreto-legge  343/2001,  conv.  legge
  401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge  123/2008;
  Articolo 1, comma 422, legge 147/2013) 
 
  1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito  di  una  valutazione
speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla  base
dei dati e delle  informazioni  disponibili  e  in  raccordo  con  le
Regioni e Province autonome interessate, presentano  i  requisiti  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente  della
Regione o  Provincia  autonoma  interessata  e  comunque  acquisitane
l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza  di  rilievo   nazionale,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
riferimento alla natura e alla  qualita'  degli  eventi  e  autorizza
l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo
25. La delibera individua, secondo criteri  omogenei  definiti  nella
direttiva di  cui  al  comma  7,  le  prime  risorse  finanziarie  da
destinare all'avvio delle attivita' di  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui  all'articolo  25,
comma 2, lettere a) e b), nelle more  della  ricognizione  in  ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 
  2. A seguito della valutazione dell'effettivo  impatto  dell'evento
calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal   Dipartimento   della
protezione civile e dalle Regioni e  Province  autonome  interessate,
sulla  base  di  una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile, il Consiglio dei ministri  individua,  con  una  o
piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie  per
il completamento delle attivita' di cui  all'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu'  urgenti  di
cui alla lettera d) del  medesimo  comma  2,  autorizzando  la  spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44.  Ove,  in  seguito,  si  verifichi,  sulla   base   di   apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui  alla
lettera a) risultino o siano in procinto di risultare  insufficienti,
il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,   individua,   con   proprie
ulteriori  deliberazioni,  le  risorse   finanziarie   necessarie   e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le  emergenze  nazionali
di cui all'articolo 44. 
  3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo'
superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu'  di  ulteriori  12
mesi. (3)((8)) 
  4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo
nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata  per  la
delibera dello stato d'emergenza medesimo. 
  5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di  rilievo  nazionale
non sono soggette al controllo  preventivo  di  legittimita'  di  cui
all'articolo 3 della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
modificazioni. 
  6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli
enti  ordinariamente   competenti,   individuati   anche   ai   sensi
dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti  attivi  e  passivi,
nei   procedimenti   giurisdizionali   pendenti,   anche   ai   sensi
dell'articolo 110 del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti
quelli derivanti  dalle  dichiarazioni  gia'  emanate  nella  vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.
343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,  n.
401, gia' facenti capo ai soggetti nominati  ai  sensi  dell'articolo
25, comma 7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati  ai  sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni
e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti  dagli  stessi
designati. 
  7. Con direttiva  da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  15  sono
disciplinate  le  procedure  istruttorie  propedeutiche  all'adozione
della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i
relativi adempimenti di competenza dei  Presidenti  delle  Regioni  e
Province autonome  e  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui  al  comma  1
viene effettuata, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  11
della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e  dal  Piano  di  pronto
intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di  idrocarburi  o
di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sentito il Dipartimento della protezione civile. 
  9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'  legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto  previsto
dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b). 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza correlato agli
eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio  del  Comune  di
Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto  Polcevera,  noto
come  Ponte  Morandi,  dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
183 del 6 agosto 2019, puo'  essere  prorogato  fino  ad  una  durata
complessiva di tre anni secondo le modalita'  previste  dal  medesimo
articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile
da parte del Commissario delegato sullo stato di  avanzamento  e  sul
programma di interventi  da  concludere  e  relativi  tempi,  nonche'
dimostrazione della  disponibilita'  di  risorse  sulla  contabilita'
speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attivita'". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020,  n.  159,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
4-duodevicies) che "In considerazione  delle  difficolta'  gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo  stato
di emergenza dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di  ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con  le
risorse gia' assegnate allo scopo  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri".