(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 410)
                              Art. 410. 
                 (( (Tentativo di conciliazione). )) 
 
  ((Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai  rapporti
previsti   dall'articolo   409   puo'   promuovere,   anche   tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un
previo  tentativo  di  conciliazione   presso   la   commissione   di
conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. 
 
  La comunicazione della richiesta di espletamento del  tentativo  di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende,  per  la  durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni  successivi  alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 
 
  Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la  Direzione
provinciale del lavoro. La  commissione  e'  composta  dal  direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato
a riposo,  in  qualita'  di  presidente,  da  quattro  rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro  e  da  quattro
rappresentanti effettivi  e  da  quattro  supplenti  dei  lavoratori,
designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello territoriale. 
 
  Le commissioni, quando se ne ravvisi  la  necessita',  affidano  il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  o  da  un  suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.
In ogni caso  per  la  validita'  della  riunione  e'  necessaria  la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei  datori  di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
 
  La  richiesta  del   tentativo   di   conciliazione,   sottoscritta
dall'istante, e'  consegnata  o  spedita  mediante  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento.  Copia  della  richiesta  del  tentativo  di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  a  cura  della  stessa  parte   istante   alla
controparte. 
 
  La richiesta deve precisare: 
    1) nome, cognome e residenza dell'istante  e  del  convenuto;  se
l'istante o il convenuto sono una persona giuridica,  un'associazione
non  riconosciuta  o  un  comitato,  l'istanza   deve   indicare   la
denominazione o la ditta nonche' la sede; 
    2) il luogo dove e'  sorto  il  rapporto  ovvero  dove  si  trova
l'azienda o sua dipendenza alla quale  e'  addetto  il  lavoratore  o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine  del
rapporto; 
    3) il luogo dove  devono  essere  fatte  alla  parte  istante  le
comunicazioni inerenti alla procedura; 
    4) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  posti  a  fondamento
della pretesa. 
 
  Se la controparte intende accettare la procedura di  conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro  venti  giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, una  memoria  contenente
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le  eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna  delle
parti e' libera di  adire  l'autorita'  giudiziaria.  Entro  i  dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa  la  comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto
entro  i  successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
lavoratore  puo'  farsi  assistere  anche  da  un'organizzazione  cui
aderisce o conferisce mandato. 
 
  La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo  a  responsabilita',
salvi i casi di dolo e colpa grave)).