Art. 410.
(( (Tentativo di conciliazione). ))
((Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un
previo tentativo di conciliazione presso la commissione di
conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione
provinciale del lavoro. La commissione e' composta dal direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato
a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta
dall'istante, e' consegnata o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con
ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla
controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se
l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione
non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la
denominazione o la ditta nonche' la sede;
2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si trova
l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del
rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le
comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento
della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle
parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto
entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita',
salvi i casi di dolo e colpa grave)).