(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 411)
                              Art. 411. 
             (( (Processo verbale di conciliazione). )) 
 
  ((Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo  410  riesce,
anche  limitatamente  ad  una  parte  della  domanda,  viene  redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e  dai  componenti
della commissione di conciliazione.  Il  giudice,  su  istanza  della
parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. 
 
  Se non si raggiunge l'accordo  tra  le  parti,  la  commissione  di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria  definizione
della controversia. Se la proposta non e'  accettata,  i  termini  di
essa sono riassunti nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza  adeguata  motivazione  il  giudice
tiene conto in sede di giudizio. 
 
  Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle  parti,
al ricorso  depositato  ai  sensi  dell'articolo  415  devono  essere
allegati  i  verbali  e  le  memorie  concernenti  il  tentativo   di
conciliazione non riuscito. Se il tentativo di  conciliazione  si  e'
svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 410. Il processo verbale di  avvenuta  conciliazione
e' depositato presso la Direzione provinciale del lavoro  a  cura  di
una delle parti o per il tramite  di  un'associazione  sindacale.  Il
direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede  a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui  circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale del  verbale  di  conciliazione,  lo
dichiara esecutivo con decreto)). 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".