Art. 411.
(( (Processo verbale di conciliazione). ))
((Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce,
anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti
della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della
parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice
tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti,
al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere
allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si e'
svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione
e' depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di
una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il
direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto)).
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".