(Codice Penale-art. 605)
                              Art. 605. 
 
                       (Sequestro di persona) 
 
  Chiunque priva taluno della liberta' personale  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a otto anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a dieci anni,  se  il  fatto  e'
commesso: 
 
  1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 
 
  2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni. 
 
  Se il fatto di cui al primo  comma  e'  commesso  in  danno  di  un
minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.  Se
il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze  di  cui
al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o  se
il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni. 
 
  Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si  applica
la pena dell'ergastolo. 
 
  Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino  alla
meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 
    1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta'; 
    2)  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia   portata   a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di  polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la
cattura di uno o piu' autori di reati; 
    3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di
minore. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.