Art. 605.
(Sequestro di persona)
Chiunque priva taluno della liberta' personale e' punito con la
reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e'
commesso:
1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno di un
minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se
il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui
al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se
il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica
la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino alla
meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di
minore.
(96) (125) ((233))
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'
se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'
cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.