(Codice Penale-art. 609 quater)
                          Art. 609-quater. 
 
                   (Atti sessuali con minorenne). 
 
  Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al  di
fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti  sessuali
con persona che, al momento del fatto: 
    1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
    2) non ha compiuto gli  anni  sedici,  quando  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore  e'  affidato  o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
 
  Fuori dei casi previsti  dall'articolo  609-bis,  l'ascendente,  il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il  tutore,  ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,
di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o  che  abbia  con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona  minore
che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a
sei anni. 
 
  ((Fuori dei casi previsti dai  commi  precedenti,  chiunque  compie
atti  sessuali  con  persona  minore  che  ha   compiuto   gli   anni
quattordici, abusando della  fiducia  riscossa  presso  il  minore  o
dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo  stesso  in  ragione
della propria qualita' o dell'ufficio  ricoperto  o  delle  relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di  ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni)). 
 
  ((La pena e' aumentata: 
    1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non  ha
compiuto gli anni quattordici  avviene  in  cambio  di  denaro  o  di
qualsiasi altra utilita', anche solo promessi; 
    2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
    3)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    4) se dal fatto,  a  causa  della  reiterazione  delle  condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave; 
    5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)). 
 
  Non e' punibile  il  minorenne  che,  al  di  fuori  delle  ipotesi
previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne
che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta'  tra  i
soggetti non e' superiore a quattro anni. 
 
  Nei casi di minore gravita' la pena  e'  diminuita  in  misura  non
eccedente i due terzi. 
 
  Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo  comma,  se
la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.