(Codice Penale-art. 609 quinquies)
                         Art. 609-quinquies. 
 
                     (Corruzione di minorenne). 
 
  Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni
quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la  reclusione
da uno a cinque anni. 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla  stessa  pena
di cui al primo comma soggiace  chiunque  fa  assistere  una  persona
minore di anni quattordici al compimento  di  atti  sessuali,  ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al  fine  di  indurla  a
compiere o a subire atti sessuali. 
 
  La pena e' aumentata. 
    a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
    b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    c) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal  fatto
deriva al minore, a  causa  della  reiterazione  delle  condotte,  un
pregiudizio grave. 
    ((c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)). 
 
  La pena e' aumentata  fino  alla  meta'  quando  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e'  affidato,  o
che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.