Art. 609-quinquies.
(Corruzione di minorenne).
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni
quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena
di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona
minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a
compiere o a subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.
((c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o
che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.