(Codice Penale-art. 644)
                              Art. 644. 
 
                              (Usura). 
 
  Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa  dare  o
promettere,  sotto  qualsiasi  forma,  per  se  o   per   altri,   in
corrispettivo di una prestazione  di  denaro  o  di  altra  utilita',
interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con  la  reclusione  da
due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi,  fuori  del  caso  di  concorso  nel
delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro
od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario. 
 
  La legge stabilisce il limite oltre il  quale  gli  interessi  sono
sempre  usurari.  Sono  altresi'  usurari  gli  interessi,  anche  se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi  che,  avuto
riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque  sproporzionati  rispetto
alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero  all'opera  di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova  in  condizioni
di difficolta' economica o finanziaria.(149)((228)) 
 
  Per la determinazione del tasso  di  interesse  usurario  si  tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a  qualsiasi  titolo  e  delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla  erogazione
del credito. 
 
  Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono  aumentate
da un terzo alla meta': 
    1) se il colpevole  ha  agito  nell'esercizio  di  una  attivita'
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 
    2) se il colpevole ha  richiesto  in  garanzia  partecipazioni  o
quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari: 
    3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in  stato  di
bisogno; 
    4) se il reato e' commesso  in  danno  di  chi  svolge  attivita'
imprenditoriale, professionale o artigianale; 
    5)  se  il  reato  e'  commesso   da   persona   sottoposta   con
provvedimento   definitivo   alla   misura   di   prevenzione   della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di  applicazione  e
fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione. 
 
    Nel caso  di  condanna,  o  di  applicazione  di  pena  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei  beni
che costituiscono prezzo o profitto del  reato  ovvero  di  somme  di
denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per
interposta persona per un importo pari al valore  degli  interessi  o
degli altri vantaggi  o  compensi  usurari,  salvi  i  diritti  della
persona offesa dal reato alle  restituzioni  e  al  risarcimento  dei
danni. 
 
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AGGIORNAMENTO (149) 
  La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)  che
"Il limite previsto dal terzo  comma  dell'articolo  644  del  codice
penale,  oltre  il  quale  gli  interessi  sono  sempre  usurari,  e'
stabilito  nel  tasso  medio   risultante   dall'ultima   rilevazione
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   ai   sensi   del   comma   1
relativamente alla categoria di  operazioni  in  cui  il  credito  e'
compreso, aumentato della meta'". 
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AGGIORNAMENTO (228) 
  La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011,
n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha
disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite  previsto  dal  terzo
comma dell'articolo  644  del  codice  penale,  oltre  il  quale  gli
interessi  sono  sempre  usurari,  e'  stabilito  nel   tasso   medio
risultante  dall'ultima   rilevazione   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale ai sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria  di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui
si aggiunge un margine di ulteriori  quattro  punti  percentuali.  La
differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a
otto punti percentuali".