(Codice Penale-art. 699)
                              Art. 699. 
 
                       (Porto abusivo di armi) 
 
  Chiunque, senza la licenza dell'Autorita',  quando  la  licenza  e'
richiesta, porta un'arma  fuori  della  propria  abitazione  o  delle
appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi. 
 
  Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e'
ammessa licenza. 
 
  Se alcuno dei fatti  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti  e'
commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza  di  persone,  o  di
notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate. 
                                              (33) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per la contravvenzione  prevista  nel  presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso  da  persona  gia'
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  le  pene  stabilite   per   la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e'  commesso  da  persona  gia'  sottoposta  con  provvedimento
definitivo a misura di prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il  periodo  previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  71,  comma  1)  che  le  pene  stabilite  per   la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.