Art. 474.
(Titolo esecutivo).
L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un
titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali,
nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce
espressamente la stessa efficacia; (116)
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato dalla legge a riceverli,. (116)
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo
che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del
secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai
sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private
autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. (116)
Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari
che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del
pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza
pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. (171) ((173))
(113a)
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al
presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche
entrano in vigore il 1° marzo 2006.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".