(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 474)
                              Art. 474. 
                         (Titolo esecutivo). 
 
  L'esecuzione forzata non puo' avere  luogo  che  in  virtu'  di  un
titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. 
 
  Sono titoli esecutivi: 
    1) le sentenze, i provvedimenti e gli  altri  atti  ai  quali  la
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 
    2)  le  scritture   private   autenticate,   relativamente   alle
obbligazioni di somme di  denaro  in  esse  contenute,  le  cambiali,
nonche' gli altri titoli di credito ai  quali  la  legge  attribuisce
espressamente la stessa efficacia; (116) 
    3) gli atti ricevuti da notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale
autorizzato dalla legge a riceverli,. (116) 
 
  L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non  puo'  aver  luogo
che in virtu' dei titoli esecutivi di cui  ai  numeri  1)  e  3)  del
secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale,  ai
sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,  delle  scritture  private
autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. (116) 
 
  Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali  giudiziari
che ne siano richiesti e da chiunque  spetti,  con  l'assistenza  del
pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali  della  forza
pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. (171) ((173)) 
                                                               (113a) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la  modifica  di  cui  al
presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti  modifiche
entrano in vigore il 1° marzo 2006. 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".