(Codice Penale-art. 99)
                              Art. 99. 
 
                             (Recidiva). 
 
  Chi, dopo essere stato condannato per un delitto  non  colposo,  ne
commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di  un  terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. 
 
  La pena puo' essere aumentata fino alla meta': 
  1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole; 
  2) se il nuovo delitto non colposo e'  stato  commesso  nei  cinque
anni dalla condanna precedente; 
  3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo
l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato
si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. 
 
  Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al  secondo
comma, l'aumento di pena e' della meta'. 
 
  Se il recidivo commette un altro  delitto  non  colposo,  l'aumento
della pena, nel caso di cui al primo comma, e'  della  meta'  e,  nei
casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi. 
 
  Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena  per
la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati  al  secondo  comma,
non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il
nuovo delitto. ((261)) 
 
  In nessun caso l'aumento di pena per effetto  della  recidiva  puo'
superare il cumulo delle pene risultante  dalle  condanne  precedenti
alla commissione del nuovo delitto non colposo. 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che "L'amnistia  si  applica  anche  ai  recidivi  nei  casi
preveduti  dai  capoversi  dell'art.  99  del  Codice  penale  e   ai
delinquenti abituali o professionali o per tendenza". 
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AGGIORNAMENTO (261) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio  2015,  n.  185
(in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del  codice  penale,  come
sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
limitatamente alle parole «e' obbligatorio e,»".