(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 696)
                              Art. 696. 
           (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale). 
 
  Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo  stato  di
luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a  norma
degli articoli 692 e  seguenti,  che  sia  disposto  un  accertamento
tecnico  o  un'ispezione  giudiziale.  ((L'accertamento   tecnico   e
l'ispezione giudiziale,  se  ne  ricorre  l'urgenza,  possono  essere
disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa  vi  consente,
sulla persona nei cui confronti l'istanza e'  proposta)).  (56)  (81)
((113a)) ((115)) ((116)) 
 
  ((L'accertamento tecnico di cui al  primo  comma  puo'  comprendere
anche  valutazioni  in  ordine  alle  cause  e  ai   danni   relativi
all'oggetto della verifica)). ((113a)) ((115)) ((116)) 
 
  Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle  forme
stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina  il
consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. (88)
(90) 
 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 471  (in
G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n.  43)  ha  dichiarato  "l'  illegittimita'
costituzionale dell'art. 696, primo comma, del  codice  di  procedura
civile, nella parte in cui  non  consente  di  disporre  accertamento
tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante". 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 257  (in
G.U. 1a  s.s.  24/7/1996,  n.  30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 696, primo comma, del  codice  di  procedura
civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa  disporre
accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla  persona  nei
cui  confronti  l'istanza  e'  proposta,  dopo  averne  acquisito  il
consenso". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115
convertito con modificazioni dalla L.  17  agosto  2005,  n.  168  ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater)  che  le  presenti  modifiche
decorrono dal 1° gennaio 2006. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  3-quinquies)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano  ai  giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006." 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre  2005,  n.
263  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma   3-quinquies)   che   "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter),  3-bis,  e  3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e  si  applicano  ai
procedimenti instaurati successivamente a tale  data  di  entrata  in
vigore." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre  2005,  n.
273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51  ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera  a),  entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti  instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore."