Art. 696.
(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale).
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di
luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma
degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento
tecnico o un'ispezione giudiziale. ((L'accertamento tecnico e
l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere
disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente,
sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta)). (56) (81)
((113a)) ((115)) ((116)).
((L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere
anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi
all'oggetto della verifica)). ((113a)) ((115)) ((116)).
Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme
stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il
consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. (88)
(90)
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AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 471 (in
G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato "l' illegittimita'
costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento
tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante".
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AGGIORNAMENTO (81)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 257 (in
G.U. 1a s.s. 24/7/1996, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre
accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei
cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il
consenso".
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche
decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore."