Art. 17-bis
(Il reclamo e la mediazione).
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila
euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo'
contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente
e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad
eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
(45)
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di
novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere
conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. ((47))
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la
Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore
rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del
reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture
diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la propria
struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o
l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria
proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio
di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento
rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di
riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il
termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra
le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il
versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie
aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si
perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al
contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si
applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del
termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti
dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 39, comma 11) che "Le
disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti
suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. "
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AGGIORNAMENTO (41)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma
611, lettera b)) che le presenti modifiche si applicano agli atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 aprile 2014, n. 98 (in
G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla
sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera
a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
di stabilita' 2014)".
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che la
presente modifica si applica agli atti impugnabili notificati a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 2)
che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [...] Si intendono altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".