(Codice Penale-art. 314)
                              Art. 314. 
 
                             (Peculato). 
 
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,  che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o  comunque
la disponibilita' di denaro o di altra  cosa  mobile  altrui,  se  ne
appropria, e' punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e
sei mesi. 
 
  Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre  anni  quando
il colpevole ha agisto al solo scopo di  fare  uso  momentaneo  della
cosa, e  questa,  dopo  l'uso  momentaneo,  e'  stata  immediatamente
restituita. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art.  5,  comma
1, lettera c)) che e'  concessa  amnistia  "per  il  delitto  di  cui
all'art. 314  del  codice  penale,  quando,  esclusa  la  ipotesi  di
appropriazione, risulti che la distrazione del denaro  o  altra  cosa
mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a  quelle  della
pubblica amministrazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ยช s.s.  21/07/1971,  n.  184),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  5  del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.