(Codice Penale-art. 318)
                              Art. 318. 
 
            (Corruzione per l'esercizio della funzione). 
 
  Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo,  denaro  o
altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con  la  reclusione
((da tre a otto anni)). 
                                                                (281) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.