(Codice Penale-art. 379)
                              Art. 379. 
 
                       (Favoreggiamento reale) 
 
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi  previsti
dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare  il
prodotto o il profitto o il prezzo di un  reato,  e'  punito  con  la
reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa
da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione. 
 
  Si applicano le disposizioni  del  primo  e  dell'ultimo  capoverso
dell'articolo precedente. 
                                              (33) (96) (125) ((233)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel  presente  articolo
sono aumentate se il fatto e' commesso da  persona  gia'  sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.