(Codice Penale-art. 388)
                              Art. 388. 
 
    (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). 
 
  Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti  da
un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in  corso
l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie,  sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti,  o  commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti,  e'  punito,  qualora  non
ottemperi  all'ingiunzione  di  eseguire  il  provvedimento,  con  la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
 
  La stessa pena si  applica  a  chi  elude  l'ordine  di  protezione
previsto  dall'articolo  342-ter  del  codice   civile,   ovvero   un
provvedimento  di  eguale  contenuto  assunto  nel  procedimento   di
separazione personale dei coniugi o nel procedimento di  scioglimento
o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  ovvero  ancora
l'esecuzione  di  un  provvedimento  del   giudice   civile,   ovvero
amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di
altre persone incapaci, ovvero prescriva misure  cautelari  a  difesa
della proprieta', del possesso o del credito. 
 
  ((La stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'esecuzione  di  un
provvedimento  del  giudice  che  prescriva   misure   inibitorie   o
correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale. 
 
  E' altresi' punito con la pena prevista al  primo  comma  chiunque,
essendo  obbligato  alla  riservatezza  per  espresso   provvedimento
adottato dal giudice  nei  procedimenti  che  riguardino  diritti  di
proprieta' industriale, viola il relativo ordine.)) 
 
  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,  disperde  o  deteriora  una
cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero  a  sequestro
giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a euro 309. 
 
  Si applicano la reclusione da due mesi a due anni  e  la  multa  da
euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal  proprietario  su  una
cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da  quattro  mesi  a
tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal
custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. 
 
  Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario  o  conservativo  che  indebitamente  rifiuta,  omette  o
ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino  ad  un
anno o con la multa fino a euro 516. 
 
  La pena di cui al  ((settimo  comma))  si  applica  al  debitore  o
all'amministratore, direttore generale o liquidatore  della  societa'
debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose
o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione. 
 
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.