(CODICE CIVILE-art. 2412)
                             Art. 2412. 
 
                       (Limiti all'emissione). 
 
  La societa' puo' emettere obbligazioni al  portatore  o  nominative
per somma complessivamente  non  eccedente  il  doppio  del  capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili  risultanti
dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il  rispetto  del
suddetto limite. 
 
  Il limite di  cui  al  primo  comma  puo'  essere  superato  se  le
obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate  alla  sottoscrizione
da  parte  di  investitori   professionali   soggetti   a   vigilanza
prudenziale a norma delle  leggi  speciali.  In  caso  di  successiva
circolazione delle obbligazioni, chi le  trasferisce  risponde  della
solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non  siano
investitori professionali. 
 
  Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra  nel
calcolo al fine del medesimo, l'emissione di  obbligazioni  garantite
da ipoteca di primo grado su immobili di proprieta'  della  societa',
sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. 
 
  Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli  importi
relativi a garanzie comunque prestate dalla societa' per obbligazioni
emesse da altre societa', anche estere. 
 
  ((I commi primo e  secondo  non  si  applicano  alle  emissioni  di
obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati  regolamentati  o
in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di  obbligazioni  che
danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.)) 
 
  Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano  l'economia
nazionale, la societa'  puo'  essere  autorizzata  con  provvedimento
dell'autorita'  governativa,  ad  emettere  obbligazioni  per   somma
superiore a quanto previsto nel presente articolo,  con  l'osservanza
dei  limiti,  delle  modalita'  e   delle   cautele   stabilite   nel
provvedimento stesso. 
 
  Restano  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali  relative   a
particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.