(CODICE CIVILE-art. 2445)
                             Art. 2445. 
 
                  (Riduzione del capitale sociale). 
 
  La riduzione del capitale sociale  puo'  aver  luogo  sia  mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora  dovuti,  sia
mediante rimborso del capitale ai  soci,  nei  limiti  ammessi  dagli
articoli 2327 e 2413. 
 
  ((L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le  ragioni
e le modalita' della riduzione. Nel caso di societa' cui si  applichi
l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque  effettuarsi
con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale)). 
 
  La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo novanta  giorni
dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche'  entro
questo termine  nessun  creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione
abbia fatto opposizione. 
 
  Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo  di  pregiudizio
per i creditori oppure la societa' abbia  prestato  idonea  garanzia,
dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.