Art. 2445.
(Riduzione del capitale sociale).
La riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia
mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli
articoli 2327 e 2413.
((L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni
e le modalita' della riduzione. Nel caso di societa' cui si applichi
l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi
con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale)).
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo novanta giorni
dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio
per i creditori oppure la societa' abbia prestato idonea garanzia,
dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.