ART. 180 
          (( (Prevenzione della produzione di rifiuti). )) 
 
  ((1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione  della
produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei  rifiuti.
Il Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti  fissa  idonei
indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la  valutazione
dell'attuazione delle misure  di  prevenzione  dei  rifiuti  in  esso
stabilite. 
  2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma nazionale  di
prevenzione dei rifiuti comprende misure che: 
    a) promuovono  e  sostengono  modelli  di  produzione  e  consumo
sostenibili; 
    b) incoraggiano la progettazione, la  fabbricazione  e  l'uso  di
prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse,  durevoli,  anche
in  termini  di  durata  di  vita  e  di  assenza   di   obsolescenza
programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e  aggiornabili
nonche' l'utilizzo di  materiali  ottenuti  dai  rifiuti  nella  loro
produzione; 
    c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde
evitare che tali materie diventino rifiuti; 
    d) incoraggiano il riutilizzo  di  prodotti  e  la  creazione  di
sistemi che promuovono attivita' di riparazione e di  riutilizzo,  in
particolare per le  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  i
tessili e i mobili, nonche' imballaggi  e  materiali  e  prodotti  da
costruzione; 
    e)  incoraggiano,  se  del  caso  e  fatti  salvi  i  diritti  di
proprieta' intellettuale, la disponibilita' di pezzi di  ricambio,  i
manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni  tecniche  o
altri  strumenti,  attrezzature  o   software   che   consentano   la
riparazione e il riutilizzo  dei  prodotti  senza  comprometterne  la
qualita' e la sicurezza; 
    f) riducono la produzione di rifiuti nei processi  inerenti  alla
produzione industriale,  all'estrazione  di  minerali,  all'industria
manifatturiera, alla  costruzione  e  alla  demolizione,  tenendo  in
considerazione le migliori tecniche disponibili; 
    g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella  produzione
primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e
in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e  nei
servizi di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come contributo
all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di  ridurre
del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di
vendita al dettaglio  e  di  consumatori  e  di  ridurre  le  perdite
alimentari lungo le catene  di  produzione  e  di  approvvigionamento
entro il 2030. Il Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti
comprende una specifica sezione dedicata al Programma di  prevenzione
dei rifiuti alimentari che  favorisce  l'impiego  degli  strumenti  e
delle misure finalizzate alla  riduzione  degli  sprechi  secondo  le
disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166; 
    h) incoraggiano  la  donazione  di  alimenti  e  altre  forme  di
ridistribuzione per il consumo umano,  dando  priorita'  all'utilizzo
umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento  per  ottenere  prodotti
non alimentari; 
    i) promuovono la riduzione del contenuto di  sostanze  pericolose
in  materiali  e  prodotti,  fatti  salvi   i   requisiti   giuridici
armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a  livello
dell'Unione; 
    l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei  rifiuti
che non  sono  adatti  alla  preparazione  per  il  riutilizzo  o  al
riciclaggio; 
    m) identificano i prodotti che sono  le  principali  fonti  della
dispersione di rifiuti, in particolare  negli  ambienti  terrestri  e
acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e  ridurre  la
dispersione di rifiuti da tali prodotti; 
    n) mirano a porre fine alla dispersione di  rifiuti  in  ambiente
acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni  Unite  per  prevenire  e  ridurre  in   modo   significativo
l'inquinamento acquatico di ogni tipo; 
    o)  sviluppano  e  supportano  campagne   di   informazione   per
sensibilizzare alla riduzione della produzione  dei  rifiuti  e  alla
prevenzione della loro dispersione. 
  3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di  un  articolo,
quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del  regolamento  (CE)  n.
1907/2006 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  trasmette  le
informazioni di  cui  all'articolo  33,  paragrafo  1,  del  suddetto
regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche  tramite  il
format e  la  modalita'  di  trasmissione  stabiliti  dalla  medesima
Agenzia ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  2,  della  direttiva
2008/98/CE. L'attivita' di controllo e' esercitata in linea  con  gli
accordi  Stato-regioni  in  materia.  Con  successivo   decreto   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero della salute, sono stabilite  le  modalita'
di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di  prevenzione  di
cui al comma 2. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla base della metodologia stabilita ai  sensi  dell'articolo
9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle
misure sul riutilizzo. 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
controllano e valutano l'attuazione delle misure di  prevenzione  dei
rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti  alimentari  sulla
base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9,  paragrafi
5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.))