(CODICE CIVILE-art. 2621)
                              Art. 2621 
                (( (False comunicazioni sociali). )) 
 
  ((Fuori dai casi previsti dall'art.  2622,  gli  amministratori,  i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al  fine  di
conseguire per se' o per altri un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o
al pubblico, previste dalla legge,  consapevolmente  espongono  fatti
materiali rilevanti non rispondenti al  vero  ovvero  omettono  fatti
materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad
indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione  da
uno a cinque anni. 
 
  La stessa pena si applica anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto  di
terzi)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83a) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l'art. 1,  comma
5) che e' concessa amnistia, alle condizioni sopra  indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30  settembre  1991,  previsti  dal  presente
articolo, quando tali reati siano  stati  commessi  per  eseguire  od
occultare quelli indicati nel comma 1 del  presente  articolo  ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa  pendenza  o
situazione tributaria.