Art. 2621
(( (False comunicazioni sociali). ))
((Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di
conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o
al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti
materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad
indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da
uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi)).
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AGGIORNAMENTO (83a)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che e' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente
articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od
occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria.