Art. 282-bis. 
               (Allontanamento dalla casa familiare). 
 
  1. Con il provvedimento che  dispone  l'allontanamento  il  giudice
prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa  familiare,
ovvero  di  non   farvi   rientro,   e   di   non   accedervi   senza
l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale  autorizzazione
puo' prescrivere determinate modalita' di visita. 
  2.   Il   giudice,   qualora   sussistano   esigenze   di    tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi  congiunti,
puo' inoltre prescrivere all'imputato di  non  avvicinarsi  a  luoghi
determinati  abitualmente  frequentati  dalla  persona   offesa,   in
particolare il luogo  di  lavoro,  il  domicilio  della  famiglia  di
origine o dei prossimi congiunti, salvo  che  la  frequentazione  sia
necessaria per motivi di lavoro.  In  tale  ultimo  caso  il  giudice
prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 
  3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,  puo'  altresi'
ingiungere il pagamento  periodico  di  un  assegno  a  favore  delle
persone conviventi che, per effetto della misura cautelare  disposta,
rimangano prive di mezzi adeguati. Il  giudice  determina  la  misura
dell'assegno  tenendo  conto  delle   circostanze   e   dei   redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato  direttamente
al  beneficiario  da  parte  del  datore  di  lavoro  dell'obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento
ha efficacia di titolo esecutivo. 
  4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e  3  possono  essere  assunti
anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre  che
questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi, anche se  assunti  successivamente,  perdono  efficacia  se  e'
revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al  comma
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o  dei
figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento
del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i
coniugi ovvero al mantenimento dei figli. (290) ((295)) 
  5. Il provvedimento di cui al comma 3  puo'  essere  modificato  se
mutano le condizioni  dell'obbligato  o  del  beneficiario,  e  viene
revocato se la convivenza riprende. 
  6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti  dagli  articoli
570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili  d'ufficio
o   comunque   aggravate,   600,   600-bis,   600-ter,    600-quater,
600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies , 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del  codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la
misura puo' essere disposta anche al di  fuori  dei  limiti  di  pena
previsti dall'articolo 280 , anche  con  le  modalita'  di  controllo
previste all'articolo 275-bis. 
 
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AGGIORNAMENTO (290) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 36, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (295) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 36, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a  decorrere  dal  28
febbraio 2023".