Art. 282-bis.
(Allontanamento dalla casa familiare).
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice
prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare,
ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza
l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione
puo' prescrivere determinate modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti,
puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in
particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di
origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice
prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi'
ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle
persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta,
rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura
dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente
al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento
ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti
anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che
questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e'
revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei
figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento
del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i
coniugi ovvero al mantenimento dei figli. (290) ((295))
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se
mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene
revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli
570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio
o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies , 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la
misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 280 , anche con le modalita' di controllo
previste all'articolo 275-bis.
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AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 36, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (295)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28
febbraio 2023".