(CODICE CIVILE-art. 299)
                              Art. 299. 
 
                       Cognome dell'adottato. 
 
  L'adottato assume  il  cognome  dell'adottante  e  lo  antepone  al
proprio. 
 
  Nel caso in cui la filiazione sia stata  accertata  o  riconosciuta
successivamente all'adozione si applica il primo comma. 
 
  Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (263)
((317)) 
 
  Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il  cognome
del marito. 
 
  Se l'adozione e' compiuta da una donna  maritata,  l'adottato,  che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. 
                                                              ((263)) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120  (in
G.U. 1a  s.s.  16/5/2001,  n.  19)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella
parte  in  cui  nonprevede  che,  qualora  sia  figlio  naturale  non
riconosciuto dai propri  genitori,  l'adottato  possa  aggiungere  al
cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  8  novembre  -  21  dicembre
2016, n. 286 (in G.U. 1ª  s.s.  28/12/2016,  n.  52),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile  dagli  artt.
237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio  decreto
9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e  33  e  34
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,  n.  127),  nella
parte  in  cui  non  consente  ai  coniugi,  di  comune  accordo,  di
trasmettere ai figli, al momento  della  nascita,  anche  il  cognome
materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge
n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale del terzo  comma  del
presente articolo, nella parte in cui non  consente  ai  coniugi,  in
caso di adozione compiuta  da  entrambi,  di  attribuire,  di  comune
accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. 
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AGGIORNAMENTO (317) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31  maggio  2022,
n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22),  ha  dichiarato  "in  via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale),   l'illegittimita'   costituzionale   della    norma
desumibile dagli artt. 262, primo comma, e  299,  terzo  comma,  cod.
civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983,  n.  184  (Diritto  del
minore ad una famiglia) e 34 del  d.P.R.  3  novembre  2000,  n.  396
(Regolamento per la revisione e la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il  figlio  nato
nel matrimonio assume il cognome del padre, anziche' prevedere che il
figlio assume  i  cognomi  dei  genitori,  nell'ordine  dai  medesimi
concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita,  per  attribuire  il
cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale,  ai  sensi
dell'art.  27  della  legge  n.   87   del   1953,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte  in
cui prevede che «l'adottato assume il cognome del  marito»,  anziche'
prevedere  che  l'adottato  assume   i   cognomi   degli   adottanti,
nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto
nel procedimento di adozione, per attribuire il  cognome  di  uno  di
loro soltanto".