Art. 291.
(Contumacia del convenuto).
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva
un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione,
fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla
pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo ((e
terzo)) comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo
comma. (171) (173) ((178))
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma
non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal
ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente
decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".