(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 291)
                              Art. 291. 
                     (Contumacia del convenuto). 
 
  Se il convenuto non si costituisce e il giudice  istruttore  rileva
un vizio che importi nullita' nella  notificazione  della  citazione,
fissa  all'attore  un   termine   perentorio   per   rinnovarla.   La
rinnovazione impedisce ogni decadenza. 
 
  Se il convenuto  non  si  costituisce  neppure  anteriormente  alla
pronuncia del  decreto  di  cui  all'articolo  171-bis,  secondo  ((e
terzo)) comma, il giudice provvede  a  norma  dell'art.  171,  ultimo
comma. (171) (173) ((178)) 
 
  Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al  primo  comma
non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della  causa  dal
ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo. 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (178) 
  Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7,  comma
1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni  del  presente
decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".