(Codice Penale-art. 589)
                              Art. 589. 
 
                         (Omicidio colposo) 
 
  Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. 
 
  Se  il  fatto  e'  commesso  con  violazione  delle  norme  per  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da
due a sette anni. 
 
  ((Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione
per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o  di
un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni)). 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41. 
 
  Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di  una  o  piu'
persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica  la  pena  che
dovrebbe infliggersi per la  piu'  grave  delle  violazioni  commesse
aumentata fino al triplo, ma la  pena  non  puo'  superare  gli  anni
quindici.