(Codice Penale-art. 609 ter)
                            Art. 609-ter. 
 
                      (Circostanze aggravanti). 
 
  La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se
i fatti ivi previsti sono commessi: 
    1)  nei  confronti  di  persona  della  quale  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 
    2) con l'uso di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,  narcotiche  o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi  della
salute della persona offesa; 
    3) da persona travisata o che  simuli  la  qualita'  di  pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
    4) su persona comunque sottoposta a  limitazioni  della  liberta'
personale; 
    5) nei  confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto; 
    5-bis)  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di  istituto
d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 
    5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza; 
    5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa  parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave. 
    ((5-septies)  se  dal  fatto  deriva  pericolo  di  vita  per  il
minore)). 
 
  La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se
i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona  che  non
ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se  i  fatti
di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei  confronti  di  persona
che non ha compiuto gli anni dieci.