(Codice Penale-art. 625)
                              Art. 625. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione
da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: ((277)) 
 
  1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128; 
 
  2° se il colpevole  usa  violenza  sulle  cose  o  si  vale  di  un
qualsiasi mezzo fraudolento; 
 
  3° se il colpevole porta in dosso armi  o  narcotici,  senza  farne
uso; 
 
  4° se il fatto e' commesso con destrezza; 
 
  5° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero  anche  da
una sola,  che  sia  travisata  o  simuli  la  qualita'  di  pubblico
ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 
 
  6° se il fatto e' commesso sul bagaglio  dei  viaggiatori  in  ogni
specie di veicoli, nelle stazioni,  negli  scali  o  banchine,  negli
alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 
 
  7°  se  il  fatto  e'  commesso  su  cose  esistenti  in  uffici  o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a  pignoramento,  o
esposte per necessita' o per consuetudine  o  per  destinazione  alla
pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita',
difesa o reverenza; 
 
  7-bis) se il fatto e' commesso su  componenti  metalliche  o  altro
materiale sottratto ad  infrastrutture  destinate  all'erogazione  di
energia, di servizi di trasporto, di  telecomunicazioni  o  di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica; 
 
  8° se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame  raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche  non
raccolti in mandria; 
 
  8-bis) se il fatto e' commesso all'interno  di  mezzi  di  pubblico
trasporto; 
 
  8-ter) se il fatto e' commesso nei  confronti  di  persona  che  si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei  servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro. 
 
  Se concorrono due o piu' delle  circostanze  prevedute  dai  numeri
precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra  fra
quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da  tre
a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila. 
                                                                  (7) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
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AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1,  comma  7)
che "All'articolo 625, primo comma, alinea,  del  codice  penale,  le
parole: «La pena per il fatto previsto  dall'articolo  624  e'  della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro  1.032»
sono sostituite dalle  seguenti:  «La  pena  per  il  fatto  previsto
dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500»".